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  domenica 16 giugno 2024 STATUTO Registrazione 
 

STATUTO

 

 

 

ACCADEMIA IMPERIALI

Libero Sodalizio Letterario e Scientifico

culturale e di volontariato generale

 

 

PREMESSA

 

 

  Sulle vestigia dell’ ”Academia Imperialis”,  legata a   S.E.R. il Cardinale  Giuseppe Renato Imperiali , sotto l’egida della Fondazione dei Riformatori Culturali e con i buoni auspici di S.E.R. Mons. Alberico Semeraro,Vescovo Emerito di Oria,viene rifondato il sodalizio denominandolo :  ACCADEMIA IMPERIALI,per tenere sempre vivo il ricordo di un uomo illuminato  che contribui’ allo sviluppo  della societa’ europea, favorendo l’approfondimento degli studi in tutti i campi dello scibile umano attraverso  i piu’ grandi uomini di cultura e pensatori del tempo,vicini a lui ed alla sua biblioteca privata che rappresentava il punto di riferimento  piu’  importante e luminoso  in  Europa.

 

Denominazione e sede legale

ART . 1

 

E’ costituita l’Associazione denominata “ACCADEMIA IMPERIALI” con sede – ora - in Francavilla Fontana in provincia di  Brindisi ,alla  via Occhibianchi,32.

L’associazione, indipendente da autorità governative e/o politiche, non ha fini di lucro.

 

 

Obiettivi e finalità

ART . 2

 

L’ACCADEMIA IMPERIALI,libero sodalizio scientifico, culturale e di volontariato generale   fondato sul rispetto dei principi morali e cristiani,svolge la propria attività in ambito nazionale, europeo ed internazionale ed ha come fine quello di arricchire le conoscenze atte a favorire i processi di integrazione europea e il dialogo tra tutti i popoli mediante la promozione di studi e iniziative pubbliche con particolare riferimento alla promozione della ricerca scientifica e della tutela dei diritti dell’uomo e alle implicazioni che da esse  derivano in campo giuridico, sociale e culturale.

In particolare l’Accademia:

-promuove un’attività permanente di informazione;

-organizza ricerche, corsi di formazione, conferenze, convegni, incontri, mostre;

-attiva, promuove e realizza iniziative editoriali;

-fornisce documentazione, informazione ed altri servizi a singoli cittadini, associazioni ed Enti;

-promuove scambi internazionali tra gli organismi governativi, gli operatori culturali e del mondo delle professioni, nonché le occasioni di aggiornamento per ricercatori, scienziati, giuristi, professionisti e tutti i soggetti interessati a promuovere la cultura e gli studi giuridici,economici e scientifici;

-realizza strutture permanenti per favorire la convivenza civile e i rapporti tra i popoli, l’affermazione   e   la tutela dei valori dello stato di diritto, della democrazia, della tolleranza, del rispetto delle minoranze e  dei principi sanciti dal trattato dell’ONU.

-Soccorso ed assistenza in caso di calamita’  ed in tutti gli altri casi in cui si  appalesa la necessita’ di intervento dei soci dell’Accademia volontari nella Protezione Civile verso  tutti coloro che hanno bisogno  in Italia e all’estero.

L’Accademia – inoltre – puo’ svolgere attivita’ in favore di Amministrazioni o Enti Pubblici,ai sensi della lettera b del comma 2 bis dell’art. 108 del D.P.R. 22 dicembre  1986,n.917 (T.U.I.R.),come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997,n.460.  Opera in riferimento alle leggi 225\92 Prot.Civile 266\91 Volontariato nonche’ regolamenti e leggi inerenti anche nel  campo ecologico e tutela ambientale come la prevenzione di incendi boschivi,nonche’ attuando servizi di vigilanza a tutela personale  o patrimoniale in generale a mezzo di guardie giurate volontarie  e tutte  le altre eventuali necessita sociali pubbliche che dovessero sorgere.

Tali  compiti saranno propri  o demandati ad uno dei rami dell’Accademia.

 

Inoltre l’ACCADEMIA IMPERIALI  promuove la conoscenza e lo studio:

a)-delle scienze fisiche,matematiche,naturali;

b)-delle lettere (italiana,latina e straniera,classica e moderna,ecc.)

c)-delle arti (pittura,scultura,architettura,incisione,musica,ecc.),la creativita’ di:scrittori  

    d’arte,critici,registi,attori,creatori di moda,ecc.

d)-delle scienze morali,storiche e filologiche;

e)-delle scienze giuridiche,economiche e sociali

 A tal fine l’ACCADEMIA IMPERIALI si propone di realizzare un CENTRO STUDI  per la promozione della ricerca scientifica nei campi:

1.       della matematica,fisica,astronomia,fisiologia,psicologia,fitoterapia,medicina ufficiale e alternativa,ecc.;

2.      della storiografia

3.      delle scienze naturali

4.      della ecologia e tutela dell’ambiente

5.      dello sport  e Turismo

6.      delle religioni

7.      del marketing e della economia aziendale

8.      delle invenzioni in qualsiasi campo

9.      delle tecniche artigianali e delle tecnologie  industriali

10.  delle scienze giuridiche ed economiche

11.   delle scienze sociali in generale

 

L’ACCADEMIA promuove inoltre  :

1.       La valorizzazione dell’uomo – senza distinzione di,razza,estrazione sociale o confessione religiosa attraverso una educazione etico - sociale utile a permettergli una crescita armonica globale,nel rispetto delle sue “radici”;

2.      L’organizzazione di servizi utili al miglioramento della società civile.

3.      L’assistenza sociale ai più bisognosi ed indigenti

4.      L’istruzione e la formazione dei giovani ,privilegiando i settori di maggiore attualità  e utilità ed il loro inserimento sociale;

5.      L’assistenza  morale e materiale a tutti coloro che sono  bisognosi di cure per  aiutarli al raggiungimento dell’autonomia e riprendere autonomamente il cammino della vita.

6.      La pace dei popoli con l’educazione dell’uomo alla comprensione e tolleranza reciproca

7.      Lo sviluppo culturale del fanciullo,educandolo al rispetto dell’equilibrio universale della natura ed alla sua difesa.

8.      Le attività culturali,turistiche e ricreative del tempo libero per migliorare la qualità della vita dei soci.

9.      Tutti quei settori che in futuro si renderanno utili per migliorare la promozione dell’uomo  e che  lo potranno portare a migliorare la propria esistenza.

 

Soci

ART . 3

Il numero dei soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutte le donne e gli uomini che abbiano compiuto il 18 ° anno d’età.Possono aderire alla Associazione anche i soci che non hanno compiuto il 18° anno nei limiti previsti dal presente statuto.

Possono - altresì - aderire Associazioni, Enti o altre formazioni collettive, aventi o meno personalità giuridica, che intendono concorrere alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Possono fare parte dell’ACCADEMIA tutti i cittadini italiani e stranieri senza distinzione di sesso,razza,credo religioso ed opinioni politiche.

I soci dell’Accademia Imperiali si dividono in tre categorie:

soci Juniores

soci Seniores

soci Accademici

 

ART.4

Sono soci Juniores tutti coloro che non hanno raggiunto il 18 anno di età

Essi hanno gli stessi diritti e sono tenuti ai medesimi doveri dei soci Seniores,con la sola limitazione derivante dalla eleggibilità alle  cariche sociali.come di seguito specificato. Essi si potranno fregiare del titolo: “ALLIEVO ACCADEMICO”.

 

Sono soci Seniores tutti coloro che hanno raggiunto il 18 anno di età e la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza  dei presenti.

 

I soci seniores sono suddivisi in :

-Socio Ordinario

-Socio Sostenitore

-Socio Benemerito

-Socio Onorario

 

Sono soci ACCADEMICI  ed hanno diritto a  fregiarsi del titolo di ”ACCADEMICO IMPERIALI  i soci che   possono dimostrare attraverso  pubblicazioni,riconoscimenti ufficiali e/o altra documentazione prodotta di aver approfondito in modo particolare uno o piu’  settori scientifici,letterari,ecc. dello scibile umano.

Gli imprenditori da  oltre 25 anni che hanno contribuito allo sviluppo dell’economia.I professionisti che hanno svolto la propria attività da almeno 20 anni. Coloro che  non avendo altre esperienze , abbiamo maturato una anzianità di almeno 3 anni nel CENTRO STUDI   dell’Accademia ed operato in uno dei settori scientifici,letterari,ecc..,potranno essere proposti al titolo di “Accademico” - Onoris Causa.

Per meriti speciali,il socio Accademico,potra’ essere autorizzato a fregiarsi del titolo di GRAND’ACCADEMICO IMPERIALI  su presentazione  di un socio Grande Accademico,o su istanza da presentare direttamente alla C.A.A.C.(Commissione Amministrativa Accademica Centrale) del sodalizio;Questa,consultata   la  Commissione Centrale di Valutazione ,potra’ – a suo insindacabile giudizio –  concedere la  relativa autorizzazione.

 

Tutti gli altri,faranno parte del CENTRO STUDI ACCADEMICI e si potranno fregiare del titolo di  ASPIRANTE ACCADEMICO” IMPERIALI”.

Essi sono suddivisi in:

-Accademico Ordinario

-Accademico Sostenitore

-Accademico Benemerito

-Accademico Onorario 

 

ART.5

La domanda di ammissione dell’aspirante socio deve contenere i dati anagrafici completi e l’impegno ad attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di formazione collettiva, la domanda di ammissione deve allegare copia dell’atto di adesione. l’Ente o Associazione sarà rappresentato dal legale rappresentante pro-tempore o da altra persona da questi delegata.

L’iscrizione dovrà avvenire presso la Sede Centrale, o il Club di appartenenza o piu’ vicino alla sua residenza.In caso di iscrizione presso il Club,i rappresentanti  di questi ultimi dovranno comunicare entro gg.15 dall’accettazione,il nome del nuovo socio alla Sede Centrale.Nel caso in cui,il  Consiglio del CLUB voglia inserire il  socio di che trattasi,direttamente tra i Grandi Accademici Imperiali,dovranno fare istanza direttamente alla C.A.A.C. unitamente ad una relazione ed alla delibera di volonta’ del Consiglio considerato.

 

Il regolamento determina altresì le modalità  di ammissione a socio ordinario,sostenitore,benemerito e Onorario.

 

La tessera da diritto al socio a partecipare a tutti gli effetti alla vita dell’Accademia.

Tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell’Associazione secondo i termini e le modalità stabiliti nel regolamento interno.

I soci “Accademici “ e  “Grandi Accademici Imperiali” fanno parte di diritto del Centro Studi Centrale o Periferico,secondo i settori di appartenenza.Il C.A.A.N. incentivera’ la presenza degli Accademici  nel Centro Studi per non far mancare preziosi stimoli e sviluppo della ricerca nei vari  campi.

Tutti i soci che abbiano maturato sei mesi di iscrizione e che abbiano compiuto l’età minima di 16 anni hanno diritto a  partecipare alle Assemblee con pari diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali ,nel rispetto degli artt. 3 e 4 dello Statuto.

 

Possono rivestire la carica di Presidente di Club i soci che abbiano compiuto 18 anni.

Possono rivestire la carica di Presidente di Distretto i soci che abbiano compiuto 25 anni.

Possono rivestire la carica di Presidente Accademico Nazionale  i soci che abbiano compiuto 40 anni.

Possono rivestire la carica i Direttore Generale i soci che abbiano compiuto 45 anni.

Possono rivestire la carica di Presidente Onorario Nazionale o di Distretto o di Club,  i soci che abbiano compiuto 50 anni.

Tutti i soci devono corrispondere la quota sociale associativa nella misura determinata dalla Commissione Amministrativa Accademica  Nazionale entro il primo trimestre dell’esercizio.

In caso di mancato rinnovo di tale versamento, il socio decade automaticamente.

I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del  regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La qualità di socio, la quota o comunque il contributo associativo versato sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

ART . 6

La decadenza dei soci (richiesta con delibera di Distretto o di Club o  direttamente dal C.A.A.C.) è deliberata a maggioranza dal Consiglio A.A. Nazionale a suo insindacabile giudizio  ed è ratificata dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati, nel caso di mancato versamento della quota sociale o di  ripetuta violazione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione.

 

ART.7

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Commissione Amministrativa Nazionale del  Sodalizio.

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della lettera stessa.

Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti sul patrimonio dell’Associazione.

 

Articolazione territoriale dell’Associazione

 

ART.8

L’ACCADEMIA IMPERIALI  si articola  sul territorio in strutture nazionali, provinciali e civiche  costituite da:

- Associazione Nazionale

- Distretti

- Clubs

L’Associazione Nazionale e gli Organi Nazionali hanno sede presso la sede centrale della Associazione.

Il Distretto ha sede di norma nel capoluogo provinciale e l’area di competenza è la medesima della Provincia di appartenenza.

Il Club ha sede nella città nella quale esso è sorto.

La costituzione dei  Clubs è riconosciuta dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione , secondo le modalità  contenute nel regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale.Il Presidente Nazionale,entro gg.60 dal riconoscimento,comunica  al Distretto d’appartenenza la nascita  del nuovo Club.

 

Organi Nazionali dell’Associazione

 

ART . 9

Sono organi nazionali dell’Accademia:

 

- l’ Assemblea dei soci;

-il Consiglio Nazionale ;

-Il Presidente

-il Comitato Scientifico del Centro Studi;

-il Collegio dei Revisori;

-Il Collegio dei Probiviri;

 

Assemblea dei soci

ART . 10

L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria e partecipano tutti i Soci  indistintamente.

I soci Onorari –Accademici o  grand’accademici -  partecipano  alle assemblee portando   il loro  contributo

di esperienza  e – in caso di votazioni – il loro voto e’  consultivo.

L’Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Nazionale in via ordinaria  almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’Assemblea straordinaria, invece, può essere convocata dal Consiglio Nazionale ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci devono essere affisse all’albo sociale per almeno trenta giorni consecutivi.

 

ART. 11

La convocazione dell’Assemblea si effettua con avviso scritto  almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’adunanza e pubblicato nel bollettino dell’Associazione, o mediante avviso urgente almeno otto giorni prima,o affissione nell'Albo della sede amministrativa  dell'Associazione.

 

L’Assemblea deve essere convocata nella sede sociale ovvero anche al di fuori della sede sociale per esigenze particolari  o straordinarie.

L’Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono ammesse le deleghe.Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

 

ART. 12

L’Assemblea ordinaria e’ formata dai soci  Allievi Accademici, Accademici e Grand’Accademici .

approva il bilancio preventivo e consuntivo;

discute ed approva i programmi di attività;

elegge il Presidente Onorario;

elegge i componenti del Consiglio Nazionale;

elegge il Comitato scientifico del Centro Studi;

elegge il Collegio dei Revisori;

elegge il Collegio dei Probiviri;

delibera la sostituzione di membri del Consiglio Nazionale che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;

discute e approva i regolamenti dell’Accademia.

Le deliberazioni sono valide con il consenso della metà più uno dei soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per le deliberazioni di approvazione del bilancio, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

 

ART. 13

Assemblea straordinaria:

delibera su ogni questione istituzionale, normativa o patrimoniale inerente la vita dell’Associazione a maggioranza di metà più uno dei soci presenti o rappresentati;

delibera le modifiche da apportare allo Statuto, quando queste siano state preventivamente poste all’ordine del giorno, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati;

delibera lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati e – comunque -  con la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei soci.

 

 

Il Consiglio Nazionale

 

ART.14

Il Consiglio Nazionale(C.A.A.N.)  è composto da 8 membri eletti dall’Assemblea,cosi’ suddivisi:n.2 membri tra gli Allievi Accademici;n.3 tra gli Accademici;n.3  tra i  Grand’ Accademici.  del Sodalizio.

Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

Il Consiglio Nazionale svolge le seguenti attività:

-elegge  il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale .Quest’ultimo potra’ essere anche un non

  socio.

-nomina la Commissione Nazionale di Valutazione per il conferimento dei Premi Accademici;

-conferice  il titolo di  Grande Accademico ai soci meritevoli;

-redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

-redige i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;

-delibera la stipula di contratti o convenzioni per la prestazione di servizi ad associazioni ed enti; o per la –

  realizzazione di attività di supporto, coerenti con i fini dell’Associazione;

-redige ed approva il bilancio da sottoporre ai soci;

-delibera circa l’ammissione e la decadenza definitiva dei soci;

-favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;

-stabilisce le quote associative che possono essere differenziate per le diverse categorie di soci.

Il Presidente onorario partecipa  alle riunioni del Consiglio Nazionale con voto consultivo.

Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio Nazionale,con voto consultivo,il Presidente del Collegio dei Revisori e il Direttore Generale.

 

ART . 15

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio stesso, sempre in unica convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per l’elezione delle cariche è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale devono essere affisse all’albo sociale per almeno trenta giorni consecutive .

 

ART. 16

Il Consiglio Nazionale elegge a maggioranza tra i suoi membri il Presidente  e il Vice Presidente.

Il Consiglio Nazionale può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi membri, nei limiti consentiti dalla legge e può attribuire singole funzioni in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Le cariche di Presidente, Vice presidente e le funzioni dei membri del Consiglio Nazionale hanno durata triennale e sono completamente gratuite. Potranno essere rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

Per lo svolgimento della gestione operativa dell’Associazione il Consiglio Nazionale può demandare a propri membri o a singoli soci specifiche funzioni organizzative e di coordinamento; per tali funzioni possono essere previsti particolari compensi.

I membri del Consiglio Nazionale o singoli soci possono altresì rivestire la qualifica di lavoratori, anche subordinati, dell’Associazione.

Il Presidente

 

ART. 17

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l’Associazione, rappresenta in giudizio l’Associazione, risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio Nazionale o al Direttore Generale tutti o parte dei suoi compiti.

Può avvalersi di altri soci per lo svolgimento della propria attività.

Le deleghe attribuite devono essere comunicate al Consiglio Nazionale nella prima seduta utile.

In caso di assenza od impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Laddove il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’Associazione, tale circostanza attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

 

Il Presidente Onorario

ART. 18

Il Presidente Onorario Nazionale  va di diritto al Vescovo della Diocesi di Oria.

Questi,puo’ delegare un suo fidato collaboratore. La presidenza onoraria internazionale viene data  ad un cardinale o ad una  personalita’ internazionale.

Il Presidente onorario presiede l’Assemblea dei soci. In sua assenza, l’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Vice Presidente.

La durata della carica a livello nazionale coincide con la durata del  mandato vescovile.Quello internazionale e’ stabilito dal Comitato dei delegati internazionali.

 

Il Comitato Scientifico

ART. 19

Il Comitato Scientifico e’ il nucleo  centrale del CENTRO STUDI. Sia a livello centrale che periferico,esso è composto da 9 membri nominati dall’Assemblea dei soci (Accademici e Grand’Accademici).Partecipano di diritto con voto deliberativo due  membro degli  “Allievi Accademici” e due membri degli “Aspiranti Accademici”.

I componenti del Comitato,nella prima riunione,eleggono il Vice Presidente,6 consiglieri ed il segretario.

Esso  dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica è gratuita.

Il Comitato è presieduto da un membro nominato dal Consiglio Nazionale, che lo convoca almeno due volte l’anno.La convocazione può essere richiesta inoltre da un terzo dei suoi membri, dal presidente dell’Associazione o dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente dell’Accademia partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico.

Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Nazionale che chiedano di farne parte.

Il Comitato Scientifico promuove e coordina le attività scientifiche dell’Associazione ed  in particolare:

-sottopone al Consiglio Nazionale le attività di ricerca e le iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica;

-sovrintende le iniziative di formazione;

-definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo dell’archivio e della biblioteca dell’Associazione;

-cura le pubblicazioni editoriali;

-formula proposte al Consiglio Nazionale su ogni altro aspetto dell’attività dell’Associazione.

 

Collegio dei Revisori

ART.  20

Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci.

I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Collegio esercita un controllo continuo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.Esso può accertare sia la regolare tenuta della contabilità sociale che la consistenza di cassa oltre alla esistenza di valori e titoli di proprietà.Verifica il bilancio annuale dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea dei soci.

 

Collegio dei Probiviri

 

ART.21

L’Assemblea Nazionale nomina un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti,scelti tra i soci che non rivestano alcuna carica nazionale,regionale,distrettuale e di club e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

 

 

I componenti del  Collegio restano in carica tre anni  e sono rieleggibili.Il Collegio dei Probiviri nomina tra i propri componenti effettivi il Presidente,il Vice-presidente ed il segretario.

Esso delibera,entro 60 giorni, sui ricorsi presentati dai Soci afferenti:

a-       il rispetto dello Statuto o dei Regolamenti .

b-       sui casi di irrogazione di sanzioni disciplinari o di esclusione dei soci da parte del Consiglio Nazionale;

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei componenti effettivi, o in caso di assenza, di quelli supplenti.In caso di parità prevale il voto del Presidente.La decisione del Collegio è inappellabile.

Gli eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al Presidente del Collegio a mezzo di lettera raccomandata ar

 

Direttore Generale

ART. 22

Il Consiglio Nazionale nomina il Direttore Generale che è organo esecutivo,il quale  sovrintende alla gestione dell’Accademia - compreso il Centro Studi . Il suo lavoro sara’ svolto gratuitamente,ma il Consiglio Nazionale puo’ stabilire diversamente.

Il Direttore dura in carica 3 anni e può essere confermato per i successivi mandati.

Il Consiglio Nazionale nomina altresì un responsabile scientifico ed un responsabile amministrativo.

Essi restano in carica un anno e possono essere riconfermati per i successivi mandati.

 

Organismi distrettuali

ART.23

Sono organismi distrettuali dell’Associazione:

a- l’Assemblea Distrettuale

b- il Consiglio Distrettuale

c- il Presidente Distrettuale

 

 

 

Assemblea del  Distretto

ART.24

L’assemblea distrettuale è costituita dai delegati dei CLUBS eletti nelle assemblee di Club appositamente convocate in base al regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale.

L’Assemblea distrettuale  può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente distrettuale in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’Assemblea straordinaria,invece,può essere convocata dal Consiglio Nazionale ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci del distretto.

Le deliberazioni assunte dall’Assemblea distrettuale devono essere affisse all’albo sociale per almeno trenta giorni continuativi.

Le assemblee,sono presiedute dal Presidente Onorario.In sua assenza dal Presidente o dal Vice-Presidente  del distretto.

 

ART.25

La convocazione dell’Assemblea Distrettuale si effettua con avviso scritto almeno gg.15 prima della data stabilita per l’adunanza  e pubblicato nel bollettino dell’Associazione, o mediante avviso urgente almeno otto giorni prima.

L’Assemblea deve essere convocata nella sede sociale ovvero anche al di fuori della sede sociale per esigenze straordinarie.

L’Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono ammesse le deleghe.Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

 

ART.26

L’Assemblea distrettuale ordinaria:

-nomina i delegati all’Assemblea nazionale

-elegge il Presidente distrettuale;

-elegge il Presidente  Onorario;

-elegge i componenti del Consiglio Distrettuale;

-approva il bilancio preventivo e consuntivo;

-delibera la sostituzione di membri del Consiglio Distrettuale che rendessero vacante la carica per dimissioni, 

  decadenza o morte;

-discute ed approva i programmi di attività distrettuali.

Le deliberazioni sono valide con il consenso della metà più uno dei soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per le deliberazioni di approvazione del bilancio, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

ART.27

Assemblea distrettuale straordinaria:

delibera su ogni questione istituzionale, normativa o patrimoniale inerente la vita dell’Associazione a maggioranza di metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

 

 

Consiglio Distrettuale

ART.28

Il Consiglio distrettuale è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea distrettuale e da un rappresentante di ciascun Club eletto dai rispettivi delegati in sede di Assemblee di Club. Entra di diritto un membro degli Allievi Accademici.

Il Consiglio Distrettuale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Distrettuale svolge le seguenti attività:

-nomina il Vice Presidente distrettuale;

-redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea distrettuale;

-delibera la stipula di contratti o convenzioni per la prestazione di servizi ad associazioni ed enti o per la -realizzazione di attività di supporto, coerenti con i fini dell’Associazione;

-redige ed approva il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre ai soci del distretto;

-favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;

 

ART . 29

Il Consiglio Distrettuale viene convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio stesso, sempre in unica convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per l’elezione delle cariche è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio distrettuale.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Distrettuale devono essere affisse all’albo sociale per almeno trenta giorni consecutivi.

Il Consiglio Distrettuale può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi membri, nei limiti consentiti dalla legge e può attribuire singole funzioni in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

 

 Presidente Distrettuale

ART.30

Il Presidente Distrettuale ha la legale rappresentanza del Distretto,stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l’Associazione, rappresenta in giudizio l’Associazione, risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio Distrettuale tutti o parte dei suoi compiti.

Può avvalersi di altri soci per lo svolgimento della propria attività.

Le deleghe attribuite devono essere comunicate al Consiglio Distrettuale nella prima seduta utile.

In caso di assenza od impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’Associazione, attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Le cariche di Presidente e Vice presidente e le funzioni dei membri del Consiglio Distrettuale hanno durata triennale e sono completamente gratuite. Potranno essere rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

 

 Clubs

ART.31

Sono organi dei Clubs:

- l’assemblea dei soci dei Clubs

-Il Consiglio direttivo

-il Presidente del Clubs

 

Assemblea di Club

 

ART.32

L’Assemblea e’ l’organo deliberativo dei clubs.

Essa e’ convocata in via ordinaria dal Presidente,almeno tre volte l’anno per un’ ampia e seria partecipazione dei soci alla vita dell’Associazione.

L’assemblea dovrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Distrettuale o almeno u terzo dei soci del Club ed e’ presieduta dal Presidente onorario.In caso di sua assenza,dal Presidente o dal Vice-presidente.

 

Compiti dell’Assemblea del Club sono:

1.       L’elezione del presidente e del consiglio direttivo,secondo il  regolamento approvato dal Consiglio Nazionale;

2.      la nomina del Presidente Onorario del Club;

3.      L’approvazione dei bilanci annuali;

4.      La nomina dei delegati all’Assemblea distrettuale;

5.      la nomina del vice presidente del Club;

6.      l’approvazione dei programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate     

        dall’Assemblea distrettuale;

7.      la stipula di contratti o convenzioni per la prestazione di servizi ad associazioni ed enti o per la          

        realizzazione di attività di supporto, coerenti con i fini dell’Associazione.

 

Consiglio direttivo

ART.33

Il Consiglio Direttivo dei Clubs è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea dei soci del Club che restano in carica tre anni ed è rieleggibile. Entra di diritto un membro degli Allievi Accademici.

Il Consiglio Direttivo del Club  viene convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio stesso, sempre in unica convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per l’elezione delle cariche è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo del Club devono essere affisse all’albo sociale per almeno trenta giorni continuativi e pubblicate, in estratto, sul bollettino dell’Associazione.

Sono compiti del Consiglio direttivo del Club

a-la  determinazione delle linee generali del programma annuale di attività in conformità agli indirizzi del      

 Consiglio nazionale

b- la approvazione dei programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate     

        dall’Assemblea distrettuale;

c- la stipula di contratti o convenzioni per la prestazione di servizi ad associazioni ed enti o per la          

        realizzazione di attività di supporto, coerenti con i fini dell’Associazione.

d- l’esame delle principali iniziative sociali

e- la predisposizione dei bilanci annuali da sottoporre all’Assemblea distrettuale per l’approvazione

 

Presidente del  Club

ART.33

Il Presidente  e’ l’organo esecutivo del CLUB e dura in carica un anno ed  è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club nei confronti di terzi per tutte le questioni attinenti l’attività del Club.

Le cariche di Presidente e Vice presidente e le funzioni dei membri del Consiglio sono completamente gratuite. Potranno essere rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

 

 

Patrimonio

ART. 34

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque ad essa pervenuti a qualsiasi titolo o causa;

dalle quote sociali;

dagli utili derivanti dalle attività svolte dall’Associazione;

da erogazioni o lasciti in denaro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;

da redditi patrimoniali.

Il Patrimonio dell’Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui al presente Statuto.

Durante la vita dell’Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte da norma di legge.

 

ART . 35

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario annuale dell’Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART . 36

In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato a norma dell’Art. 13 del presente Statuto, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto  alla Diocesi di Oria affinche’  lo utilizzi  per fini di pubblica utilita’,nel rispetto delle normative di legge in materia.Solo in caso di rinuncia da parte della Diocesi sopra citata,sara’ devoluto  ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle del Centro o fini di pubblica utilità,sempre nel rispetto delle normative di legge in materia.

 

Norme finali

ART . 37

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano all’Associazione “ACCADEMIA IMPERIALI” le norme del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute.

 

 

 

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